Detrazioni spese scolastiche, mensa compresa
Nuove detrazioni per le famiglie con figli in età scolare.
Nella dichiarazione dei redditi 2016 sarà infatti possibile detrarre quanto pagato per la mensa scolastica dei figli nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella secondaria.
Lo ha chiarito la circolare numero 3/E del 2 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate, che ha incluso tra le spese ora detraibili nelle spese di istruzione anche quelle sostenute per la mensa scolastica.
Allo stesso modo risultano detraibili anche le tasse di iscrizione e di frequenza scolastica. Le nuove detrazioni si applicano a partire dall’anno d’imposta 2015 nel limite massimo di spesa di 400 euro per ogni alunno.
Per chi vuole approfondimenti, si riporta anche l’estratto della Circolare 3/E del 2 Marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate.
In data 16 luglio 2015 è entrata in vigore la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. La legge ha riformulato le disposizioni del TUIR riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione ed in particolare ha modificato lart. 15, comma 1, lettera e) ed ha inserito nel medesimo articolo 15 la nuova lettera e-bis).
A seguito di tali modifiche, la lettera e) che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria mentre la successiva lettera e-bis) disciplina la detrazione delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera.
L’art. 15, comma 1, lettera i-octies), del TUIR dispone invece la detrazione del 19 per cento per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa con le condizioni previste dalla norma.
Attesa la rilevanza sociale e le implicazioni di carattere tecnico connesse alla attuazione della nuova disposizione di cui alla lettera e -bis), anche in riferimento alla previgente lettera i-octies), è stato interpellato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per individuarne l’ambito applicativo.
L’amministrazione interpellata ha precisato che, alla luce del combinato disposto delle lettere e-bis) e i-octies) dellart. 15, i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i-octies). Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes) rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis) .
Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica.
Sulla base dei criteri esposti devono essere, pertanto, individuate le spese detraibili nel limite massimo di spesa annua di 400 euro per alunno o studente, a partire dal 1 gennaio 2015, e quelle che possono beneficiare della detrazione di cui alla lettera i-octies).
Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.